COORDINAMENTO RSU NO GELMINI TORINO
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni
scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza
temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre
2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente
temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a
disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art.
28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a
personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre
l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare
limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura
emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e
limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente
diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota,
nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione,
con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o
sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto
allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di
personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per
periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15
giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura
semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a
10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla
sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi
eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere
coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso
nell'utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
COMMENTO RSU:La presente nota MIUR è decisamente importante
perché ci dà completamente ragione e conferma la correttezza della nostra battaglia per la legalità e il diritto ad una buona scuola per noi, per i nostri studenti, per il Paese.
Chiarisce che “l’attribuzione di ore eccedenti” si può fare solo per il personale in servizio DISPOSTO a svolgere questa attività aggiuntiva. Insiste sul fatto che l’attribuzione di ore eccedenti ha carattere emergenziale e limitato. Dice chiaramente che si deve garantire il diritto allo studio e quindi SI DEVE nominare anche per assenze inferiori ai 5 gg nella primaria o ai 15 gg nella secondaria. Ripete che l’uso dei colleghi di sostegno per le supplenze va limitato a casi “non altrimenti risolvibili”. Blocca ogni tentativo di caricare il FIS dei costi delle supplenze che invece competono al bilancio.
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III
Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni
scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza
temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre
2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente
temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a
disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art.
28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a
personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre
l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare
limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura
emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e
limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente
diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota,
nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione,
con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o
sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto
allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di
personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per
periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15
giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura
semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a
10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla
sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi
eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere
coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso
nell'utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
COMMENTO RSU:La presente nota MIUR è decisamente importante
perché ci dà completamente ragione e conferma la correttezza della nostra battaglia per la legalità e il diritto ad una buona scuola per noi, per i nostri studenti, per il Paese.
Chiarisce che “l’attribuzione di ore eccedenti” si può fare solo per il personale in servizio DISPOSTO a svolgere questa attività aggiuntiva. Insiste sul fatto che l’attribuzione di ore eccedenti ha carattere emergenziale e limitato. Dice chiaramente che si deve garantire il diritto allo studio e quindi SI DEVE nominare anche per assenze inferiori ai 5 gg nella primaria o ai 15 gg nella secondaria. Ripete che l’uso dei colleghi di sostegno per le supplenze va limitato a casi “non altrimenti risolvibili”. Blocca ogni tentativo di caricare il FIS dei costi delle supplenze che invece competono al bilancio.
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